Libertas Atletica, concessione Gotti: il Tar di Bologna concede la proroga legale

Nella mattinata odierna il T.A.R. di Bologna ha pubblicato la sentenza che accoglie il ricorso presentato da Edera Atletica Forlì rispetto alla vittoria del raggruppamento Libertas (Comitato provinciale Libertas e Atletica Libertas Forlì) del bando per la gestione dello Stadio Gotti. I giudici amministrativi hanno ritenuto prevalente, sopra ogni altro tema oggetto del ricorso, la circostanza che il Comune di Forlì, con la proroga legale sulla gestione degli impianti introdotta dal governo tramite decreto c.d. Milleproroghe di fine anno, avrebbe dovuto cancellare la gara indetta per il Gotti e riconoscere a Edera Atletica Forlì il prolungamento della gestione fino al 31.12.2024. Il punto di vista della parte risultata vincitrice del bando viene espresso dall’avv. Christian Zovico, del foro di Vicenza, che da due anni assiste Libertas Atletica Forlì, in particolare per le varie questioni che hanno avuto a che fare con la gestione del Gotti. Assistenza che è proseguita anche nel contesto del TAR quale difensore della parte controinteressata al ricorso.

“Contrariamente a quanto sostenuto sia dal Comune sia da Libertas, anche sulla base di autorevolissima giurisprudenza del Consiglio di Stato del 2023, il TAR di Bologna in tutte le sue ultime decisioni, a prescindere da qualsiasi circostanza, ha scelto di premiare indistintamente con la proroga legale subentrata a fine 2022 tutti i gestori di impianti. Ciò in maniera difforme da altre sedi come ad esempio Brescia (1342/2022)”. Prosegue il legale “Al Comune di Forlì viene imputato di non aver bloccato la gara e ne esce purtroppo come parte soccombente. Ci sembra legittimo aspettarsi l’appello al Consiglio di Stato da parte dell’Amministrazione perché vi era una gara ampiamente in corso di svolgimento (con attività e oneri sia a carico dell’Amministrazione sia dei concorrenti) e – cosa ancor più grave – non si è tenuto conto che Edera avesse rinunciato implicitamente alla proroga legale dettata dal c.d. Decreto Milleproroghe per aver depositato la domanda di partecipazione nove giorni dopo l’entrata in vigore di tale provvedimento senza impugnare il bando. Il ricorso al TAR contro il Comune è maturato solo a seguito dell’esito del bando dove la commissione aveva giudicato molto positivamente il progetto di gestione di Libertas e aveva bocciato pesantemente la domanda di Edera che appariva deficitaria sotto molti punti di vista”.